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Testo unico delle leggi elettorali

  • Art. 25

    Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art.20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

    [*]L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla lCancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

    Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste.

    [*]Il secondo comma dell’art. 25 è stato abrogato dall’art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136.